Le funzioni della Giunta
Le funzioni e le competenze della Giunta Comunale sono determinate dalla Statuto del Comune di San Vincenzo. Riportiamo di seguito gli articoli dello Statuto relativi alla Giunta.
ART. 51 - FUNZIONAMENTO E COSTITUZIONE DELLA GIUNTA
1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che ne dirige e coordina l'attività determinando l'indirizzo politico e amministrativo ed assicurando la collegiale responsabilità delle decisioni, ferme restando le competenze e responsabilità imputabili ai singoli assessori all'attività dei loro assessorati.
2. La Giunta adotta i propri atti deliberativi con votazione a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
4. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni della Giunta e ne cura la verbalizzazione delle sedute avvalendosi del personale dell'ente.
5. Quando il Segretario non può partecipare per l'adozione di atti che lo riguardano, il Presidente assegna le sue funzioni ad un assessore.
6. I verbali della Giunta sono costituiti dall'insieme delle deliberazioni adottate secondo l'ordine cronologico di adozione e sono firmati dal Sindaco o chi ne fa le veci e dal Segretario Generale.
7. Nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, la Giunta verifica il possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità da parte dei suoi componenti, previsti dalla legge e dallo statuto.
ART. 52 - ASSESSORATI E VICE SINDACO
1. Le attribuzioni e la ripartizione delle competenze fra gli assessorati in settori omogenei nonchè l'indicazione degli Assessori preposti sono contenute nel provvedimento sindacale di nomina della Giunta Comunale.
2. Il Sindaco attribuisce ad un Assessore facente parte del Consiglio Comunale le funzioni di Vice Sindaco, perchè questo lo sostituisca in tutte le sue competenze in caso di assenza o impedimento.
3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco o del Vice Sindaco, il Sindaco è sostituito nelle sue funzioni dall'Assessore - Consigliere più anziano di età.
4. Qualora il Sindaco revochi la nomina di uno o più Assessori o comunque ne debba sostituire uno o più, deve provvedervi con atto motivato e darne comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile unitamente al nominativo o ai nominativi.
ART. 53 - DELEGHE ED INCARICHI
1. Salvo che la legge non lo preveda, non è consentita la delega fra organi di indirizzo e di governo ed organi con funzioni gestionali.
2. La delega tra il Sindaco ed i Consiglieri Comunali è ammessa nei limiti di legge.
3. Il Sindaco può conferire ai Consiglieri Comunali incarichi di fiducia inerenti il funzionamento di uno o più settori della struttura comunale con esclusione di attività gestionali.
4. Il conferimento dell'incarico comporta anche l’esercizio di attività di collaborazione, studio e propulsione limitatamente alle materie di competenza.
5. Il conferimento di incarichi è comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale.
ART. 54 - COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE
1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio e che non rientrano nelle competenze di legge o statutarie del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario Generale, dei dirigenti e responsabili di unità organizzative.
2. La Giunta riferisce almeno una volta all'anno al Consiglio sulla propria attività e collabora con il Sindaco nell'attuazione delle scelte programmatiche fissate dal Consiglio, nei confronti del quale esercita collegialmente attività propositiva e di impulso.
3. Gli atti della Giunta possono essere inviati ai capigruppo consiliari anche per via telematica.
4. Salvo che la legge non disponga diversamente, la costituzione in giudizio del Comune è deliberata dalla Giunta Comunale.
ART. 58 - LA RIMOZIONE E LA SOSPENSIONE DEGLI AMMINISTRATORI
1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta Comunale non comporta le loro dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica solamente in caso di approvazione di una mozione di sfiducia presentata ed approvata in conformità alle norme di legge.
3. Alla sostituzione di uno o più Assessori provvede il Sindaco con proprio atto.
4. Il procedimento di dimissione, impedimento, rimozione, sospensione, decadenza e quello conseguente al decesso del Sindaco e degli Assessori è regolato dalla legge.
ART. 59 - RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI
1. Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali sono responsabili del loro operato civilmente, penalmente ed in via contabile secondo le norme vigenti.
ART. 59 BIS - APPARTENENZA ASSOCIAZIONI
1. I titolari di cariche elettive, di nomine e designazioni comunali devono rendere pubblica la loro appartenenza ad associazioni.
2. ( ) i Consiglieri Comunali e gli Assessori, compresi quelli di nomina esterna al Consiglio, depositano presso la Segreteria Generale del Comune una dichiarazione illustrativa della propria appartenenza ad associazioni, qualunque sia la loro finalità, precisandone la denominazione. Le dichiarazioni sono pubblicate per un periodo di 15 giorni all'Albo Pretorio Comunale.
3. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono rese da tutti i candidati alla carica di Sindaco e consigliere comunale nonché di difensore civico e di componente delle unità di decentramento. Il Segretario Generale ne assicura la pubblicazione all’albo pretorio per tutto il periodo di durata della campagna elettorale.
4. Il curriculum vitae dei soggetti nominati, delegati o incaricati dal Sindaco e quello degli Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale deve contenere la dichiarazione relativa alle associazioni di appartenenza.